REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

REQUISITI

  • ISEE inferiore a 9360€;
  • Patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • Patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per una persona sola, incrementato fino a 10.000 in base al numero dei componenti della famiglia e di 1.000 euro per ogni figlio oltre il secondo e di 5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e di 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • Reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui (se in affitto la soglia sale a 9360€);
  • Essere residenti in Italia da almeno 10 anni.

COME FUNZIONA

Il reddito di cittadinanza viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica ed è collegato ad un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, pertanto la richiesta del reddito di cittadinanza prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, ovvero del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni.

Il reddito di cittadinanza ha una durata di 18 mesi. Dopo la scadenza comunque il reddito di cittadinanza può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.

Sono esclusi da questi obblighi:

  • Minorenni;
  • Beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
  • Beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
  • Soggetti di oltre 65 anni di età;
  • Soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
  • Soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.
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