SFL: SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO
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Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è la misura rivolta alle persone “occupabili” che sostituisce il Reddito di Cittadinanza dal 1° settembre 2023. Esso è un’indennità mensile di 350 euro riconosciuta ai soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che sono “occupabili” e si trovano in condizioni di povertà assoluta (ISEE non superiore a 6.000 euro annui). La misura dura massimo 12 mesi, non è rinnovabile, e prevede l’obbligo di partecipazione a progetti di politiche attive del lavoro o a progetti utili alla collettività (nelle misure del SFL rientrano sia il servizio civile universale e che progetti utili alla collettività).
È importante specificare che l’SFL è un assegno a titolo PERSONALE, pertanto può essere richiesto da più componenti del nucleo familiare. Dal 1° gennaio 2024 sarà inoltre affiancato dall’Assegno di inclusione (ADI), un’indennità che, a differenza del SFL, riguarda l’intera famiglia e non la singola persona. L’SFL non è compatibile con Naspi (disoccupazione) e reddito di cittadinanza.
REQUISITI PERSONALI:
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REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE:
REQUISITI ECONOMICI:
COME FUNZIONA E QUAL È LA PROCEDURA PER ATTIVARLO
I nuclei familiari che vogliono attivare l’SFL devono presentare domanda sul sito dell’INPS, dopodiché devono seguire questi passaggi:
1) Sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), iscrivendosi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che garantisce l’interazione tra diverse banche dati e aiuti INPS e forze dell’ordine nei controlli. La sottoscrizione comprende:
– La convocazione dei beneficiari, dopo la presentazione della domanda, da parte dei servizi sociali entro 120 giorni per sottoscrivere il patto di attivazione digitale e avviare il patto di servizio personalizzato;
– Il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro e l’autorizzazione della trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro;
– L’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
– L’iscrizione presso il nuovo sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
2) Attivazione del Patto di servizio personalizzato (che deve essere sottoscritto entro 60 giorni da quando i componenti vengono inviati al centro per l’impiego):
– Dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente. Può essere convocato tramite il SIISL, oppure con altri mezzi, come SMS o mail. Nel patto di servizio personalizzato il beneficiario deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie per il lavoro;
– Adesione ai servizi al lavoro, ai percorsi formativi o al servizio civile universale.
A questo punto, sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente le offerte di lavoro.
Il percettore quindi deve aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.